Cornelius a Lapide
Indice
Sinossi del Capitolo
Dio stabilisce che un padre possa annullare il voto della figlia, e un marito il voto della moglie, se vi contraddice immediatamente, cioè il primo giorno in cui ne ha avuto notizia, ma non se vi contraddice il secondo giorno.
Testo della Vulgata: Numeri 30,1-17
1. E Mosè riferì ai figli d'Israele tutto ciò che il Signore gli aveva comandato; 2. e parlò ai principi delle tribù dei figli d'Israele: Questa è la parola che il Signore ha comandato. 3. Se un uomo farà un voto al Signore, o si vincola con un giuramento, non renderà vana la sua parola, ma adempirà tutto ciò che ha promesso. 4. Se una donna farà un voto e si vincola con un giuramento, essendo nella casa di suo padre e ancora in età giovanile: se il padre conobbe il voto che ella promise, e il giuramento col quale vincolò la sua anima, e tacque, ella sarà obbligata dal voto: 5. qualunque cosa abbia promesso e giurato, la adempirà in opera; 6. ma se, non appena ne udì, il padre vi contraddicesse, sia i suoi voti sia i suoi giuramenti saranno nulli, né sarà tenuta alla promessa, perché il padre vi ha contraddetto. 7. Se avesse un marito e facesse un voto, e una parola uscita una volta dalla sua bocca vincolasse la sua anima con un giuramento; 8. nel giorno in cui il marito ne udì e non vi contraddisse, ella sarà obbligata dal voto, e renderà qualunque cosa abbia promesso; 9. ma se, udendolo, immediatamente vi contraddisse, e rese nulle le sue promesse, e le parole con le quali aveva vincolato la sua anima, il Signore le sarà propizio. 10. La vedova e la ripudiata renderanno qualunque cosa abbiano votato. 11. Quando la moglie nella casa del marito si sarà vincolata con un voto e con un giuramento, 12. se il marito ne udì e tacque e non contraddisse alla promessa, ella renderà qualunque cosa abbia promesso; 13. ma se immediatamente vi contraddisse, ella non sarà tenuta dalla promessa, perché il marito vi ha contraddetto, e il Signore le sarà propizio. 14. Se fece un voto e si vincolò con giuramento, che mediante il digiuno o l'astinenza da altre cose affliggesse la sua anima, starà nel potere del marito di permetterlo o non permetterlo; 15. ma se il marito, uditolo, tacque e differì la sua decisione al giorno seguente, qualunque cosa ella abbia votato e promesso la renderà, perché non appena ne udì tacque; 16. ma se vi contraddisse dopo che ne ebbe notizia, egli stesso porterà la sua iniquità. 17. Queste sono le leggi che il Signore stabilì per mezzo di Mosè, tra marito e moglie, tra padre e figlia, che è ancora in età giovanile, o che rimane nella casa del suo genitore.
Versetto 2: Ai principi
2. AI PRINCIPI — e a tutto il popolo, di cui i principi erano la parte principale; oppure «ai principi», affinché essi riferissero lo stesso al proprio popolo, ossia alla propria tribù.
QUESTA È LA PAROLA CHE IL SIGNORE HA COMANDATO — riguardo ai voti, come segue. Si tratta di un'aposiopesi ebraica; Mosè non narra qui la sua conversazione con Dio riguardo ai voti, ma la include in questa sua narrazione al popolo, con la quale eseguì il comando divino. Al contrario, nei capitoli XXVIII e XXIX narrò i precetti del Signore, ma tacque di averli riferiti al popolo; e tali aposiopesi sono familiari nella Sacra Scrittura e presso gli Ebrei.
Versetto 3: Se un uomo farà un voto
3. SE UN UOMO FARÀ UN VOTO AL SIGNORE, O SI VINCOLA CON UN GIURAMENTO — se cioè avrà confermato la sua promessa e il suo voto con un giuramento. «Non lo renderà vano» — non violerà il voto o il giuramento.
Versetto 4: Se una donna farà un voto
4. SE UNA DONNA FARÀ UN VOTO ESSENDO ANCORA IN ETÀ GIOVANILE. — Sotto «fanciulla» si intenda anche un fanciullo in età giovanile; poiché la ragione è la medesima per entrambi. Così l'Abulense.
SE IL PADRE CONOBBE IL VOTO, ecc., E TACQUE, ELLA SARÀ OBBLIGATA DAL VOTO — sarà vincolata dal voto. Si noti l'espressione «se il padre conobbe», perché prima che il padre conoscesse il voto e potesse annullarlo, la figlia era tenuta ad adempierlo, se lo aveva emesso deliberatamente. Sotto «padre» si intendano anche i tutori; costoro infatti, alla morte del padre, succedono per così dire nel diritto e nell'autorità del padre.
Nota primo: Se il padre taceva, per ciò stesso il voto della figlia era confermato, perché si ritiene che consenta chi tace in una materia nella quale il suo diritto e la sua autorità sono pregiudicati o diminuiti, come faceva qui la fanciulla che con questo voto si sottraeva in parte alla potestà e alla libertà paterna; tuttavia questo silenzio del padre confermava il voto della figlia non tanto per legge di natura quanto per la legge positiva di Dio, come dirò più ampiamente all'ultimo versetto.
Nota secondo: Un voto al quale il padre aveva una volta tacitamente acconsentito diveniva assolutamente ratificato, cosicché non era lecito al padre annullarlo in seguito: se tuttavia la fanciulla che aveva fatto il voto in seguito si sposava, era lecito al marito, immediatamente dopo la contrazione del matrimonio, annullare il suo voto, come se il voto fosse stato fatto durante il matrimonio; altrimenti, al marito, anche se riluttante e ignaro, per mezzo di questi voti precedenti avrebbero potuto essere imposti gravi oneri, che egli non era tenuto ad abbracciare e a sostenere. Così l'Abulense, Questione XXXV.
Versetto 6: Se il padre contraddicesse
6. MA SE, NON APPENA NE UDÌ, VI CONTRADDICESSE. — In ebraico, «se, non appena ne udì, annullò, dissolse o ruppe il voto»; «immediatamente» va inteso non nello stesso istante, ma moralmente, ossia nello stesso giorno; poiché il giorno seguente non poteva più contraddire, come è detto nel versetto 15.
Versetto 7: Se avesse un marito
7. SE AVESSE UN MARITO E FACESSE UN VOTO. — I Giudei intendono per «marito» il fidanzato al quale la fanciulla era promessa, per distinguere questo caso dal caso del versetto 11; là infatti si tratta di un marito al quale la fanciulla è stata consegnata, qui invece di uno al quale è soltanto fidanzata e promessa. Ma che «marito» sia qui come nel versetto 11 da intendersi come marito, non come fidanzato, risulta dall'ebraico, dal Caldeo e dai Settanta, che hanno «se appartiene a un uomo». Questa espressione infatti presso gli Ebrei significa una donna sposata e consegnata a un uomo: per cui, se vi è una qualche distinzione tra il caso di questo versetto e il versetto 11, direi piuttosto che qui si tratta di una donna sposata che vive con il marito nella casa del padre, per insegnare che l'annullamento di questo voto spetta al marito, non al padre (benché ella dimori nella sua casa); ma nel versetto 11 si tratta di una donna sposata che abita fuori della casa del padre, nella casa del marito, come là è espresso. Così sant'Agostino, Questione LIX.
Versetto 9: Il Signore le sarà propizio
9. «Il Signore le sarà propizio.» — Il Signore non si adirerà con la moglie se non mantiene un voto annullato dal marito.
Versetto 11: Con voto e con giuramento
11. QUANDO SI SARÀ VINCOLATA CON UN VOTO E CON UN GIURAMENTO. — «E» è qui preso per «o»; in ebraico è infatti «o».
Versetto 14: Voti di digiuno e di astinenza
14. SE FECE UN VOTO E SI VINCOLÒ CON GIURAMENTO, CHE MEDIANTE IL DIGIUNO O L'ASTINENZA DA ALTRE COSE AFFLIGGESSE LA SUA ANIMA. — Qui Dio scende dal principio generale al caso specifico, ossia a un esempio comunissimo, dal quale lascia che si tragga un giudizio simile per tutti gli altri voti di pellegrinaggio, preghiera, elemosine, penitenze, ecc. Che qui si tratti di qualsiasi genere di voti, e non dei soli voti di astinenza, risulta dai versetti 1, 5, 8, 10, 12. Sant'Agostino tuttavia, Questione LIX, pensa che qui si tratti soltanto dei voti di astinenza dal cibo, non dai rapporti coniugali. Ma ciò che dissi sembra più vero; le parole della Scrittura nei versetti già citati sono generali: sembrano dunque comprendere qualsiasi voto.
Versetto 16: Egli porterà la sua iniquità
16. MA SE VI CONTRADDISSE DOPO CHE NE EBBE NOTIZIA, EGLI STESSO PORTERÀ LA SUA INIQUITÀ. — I Settanta, invece di «dopo che ne ebbe notizia», hanno «dopo il giorno in cui ne udì», cosicché il significato è, come a dire: Il marito deve il primo giorno in cui apprende del voto della moglie contraddirvi, se vuole annullarlo: se tuttavia il primo giorno tace e rimanda, e così tacitamente acconsente, ma il giorno seguente revoca il suo consenso e contraddice, la moglie è dispensata dal voto, perché il marito lo annulla; tuttavia il marito pecca contro questa legge revocando il suo consenso: per cui la colpa e la pena di questo voto non adempiuto la porterà egli stesso, non la moglie. Così sant'Agostino, Questione LVI, l'Abulense, Rabano, Lirano, Oleaster, Gaetano, e lo provano dal fatto che se il marito avesse contraddetto il primo giorno e così annullato il voto della moglie, nessuna iniquità sarebbe stata portata da lui o dalla moglie; avrebbe infatti esercitato rettamente il suo diritto. Pertanto, poiché qui si dice che contraddicendo porterà la sua iniquità, cosicché egli stesso pecca, non la moglie, che non mantiene il voto al quale egli contraddice: ne segue che la sua contraddizione è sì valida, e annulla il voto della moglie; ma nondimeno è fatta da lui indebitamente, perché è fatta contro la legge il secondo giorno, quando avrebbe dovuto essere fatta il primo giorno; e perciò si dice che egli stesso porterà la sua iniquità.
Ma l'espressione «dopo il giorno» non è nell'ebraico, nel Caldeo o nella nostra Vulgata, e sembra qui irrilevante, anzi taglia e indebolisce la giusta e diretta antitesi. In questo versetto infatti Dio dice e stabilisce esattamente la stessa cosa che stabilì nei versetti 5, 8, 12, 15 (poiché questo versetto dà soltanto un esempio di quanto detto, come notai al versetto precedente), ossia che la moglie è libera dal voto di astinenza se il marito vi contraddice immediatamente nello stesso giorno in cui ne ebbe notizia; ma se tace, il voto è immediatamente confermato, cosicché il giorno seguente non può più contraddire né annullare il voto. L'antitesi di questo versetto con il precedente lo prova chiaramente, e i versetti citati indicano chiaramente che tale era il vecchio diritto in questo statuto. Diversamente è nella nuova legge; in essa infatti è probabile che un genitore e un marito possano revocare il consenso precedentemente dato, e così annullare il voto della figlia o della moglie al quale una volta avevano acconsentito, sebbene pecchino nell'annullarlo, se lo fa temerariamente, come dottamente insegna il nostro Lessio, trattato Sui Voti, dubbio 13.
Si dirà: Se il marito annulla il voto della moglie immediatamente nello stesso giorno in cui ne ebbe notizia, agisce rettamente, poiché usa il suo diritto: quale iniquità vi è dunque da portare, come si dice qui?
Rispondo: Sebbene il marito usi il suo diritto, può tuttavia peccare nello stesso annullamento del voto, se cioè nega il suo consenso senza causa in una materia pia e annulla il voto; specialmente se per gelosia, concupiscenza, avarizia o qualche altro vizio, non vuole che la moglie mantenga un voto di qualche materia lieve e breve, per esempio di astinenza, preghiera, elemosina, ecc. E allora egli stesso porterà la colpa di questo annullamento, per quanto grande o piccola sia.
EGLI STESSO PORTERÀ LA SUA INIQUITÀ. — «Sua», cioè della moglie, risulta dall'ebraico, perché la colpa di questo voto della moglie non adempiuto, se ve n'è, che altrimenti sarebbe ricaduta sulla moglie, egli l'ha trasferita su di sé annullandolo senza causa e ingiustamente. Poiché il reato e la pena di questo voto della moglie temerariamente annullato, non la moglie ma il marito che lo annulla porterà.
Dio dice questo per la consolazione della moglie e per toglierle gli scrupoli. Le donne infatti, essendo inclini ai voti, sono solitamente ansiose e preoccupate di essi, affinché li adempiano; né sono soddisfatte di sé stesse, anche se vengono annullati dai mariti. Dio comanda dunque loro di stare tranquille, e insegna che la colpa, se ve n'è alcuna in questa materia, è del marito, non della moglie.
Versetto 17: Nella casa del genitore
17. O CHE RIMANE NELLA CASA DEL SUO GENITORE — che non è stata ancora emancipata o consegnata a un marito, ma è una fanciulla non sposata, anche se di età avanzata. Il marito poteva infatti annullare qualsiasi voto di tutte queste donne, e lecitamente, se contraddiva immediatamente nello stesso giorno.
Queste leggi sono positive, non naturali
Queste leggi sui voti non sono tanto di diritto naturale quanto dell'antica legge positiva.
Da ciò risulta che queste leggi sui voti e sul loro annullamento non sono interamente di diritto naturale, come sembrò ad alcuni; ma sono in parte leggi positive, ossia cerimoniali o giudiziali dell'antica legge, che è ormai abolita. La legge di natura infatti non detta che un padre possa annullare tutti i voti delle figlie che sono maggiorenni e avanzate negli anni, specialmente quelli che non pregiudicano l'autorità paterna: altrimenti ciò varrebbe anche nella nuova legge. Ma questo è falso. In secondo luogo, la legge di natura non detta che per il solo silenzio di un genitore o di un marito il voto della figlia o della moglie sia pienamente confermato. In terzo luogo, la legge di natura non comanda che un genitore o un marito debba immediatamente contraddire un voto se intende annullarlo; potrebbe infatti aver bisogno di tempo per deliberare. Dio stabilì dunque queste cose nell'antica legge affinché quel popolo ottuso non impedisse o ritirasse troppo facilmente per qualunque causa i pii voti dei propri familiari.